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Ordinanza — n. 43341/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for criminal liability review under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Liliana Dragonetti's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. Although the appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding criminal liability, the court found the arguments too generic to allow the reviewing judge to exercise their supervisory role. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal must specify the elements underlying the legal criticism; generic arguments that do not enable the reviewing judge to identify the grounds for review are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal liability procedural code reviewing judge supervisory role offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONETTI LILIANA nato a ROMA il 30/09/1974 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dragonetti Liliana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati di indebito utilizzo di carta di credito contestati ai capi 1) e 3), è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta rispetto alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data n ottobre 2024 La Consigliera est. Il Presiden