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Ordinanza — n. 43340/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Magnolini inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The first ground was rejected because it raised a new issue of criminal responsibility not previously argued in the appeal, violating procedural continuity. The second and third grounds were deemed unfounded as the lower court's denial of mitigating circumstances and sentencing discretion were legally sufficient without exhaustive analysis of all facts. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a third-instance review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen. The Court of Cassazione holds that new grounds of law cannot be raised for the first time in a third-instance appeal, and the sentencing discretion of the trial judge is valid if the reasoning is congruous and equitable, even if not detailing every element.

Parole chiave

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third instance admissibility new grounds of law procedural continuity sentencing discretion mitigating circumstances criminal appeal court costs vizi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNOLINI SIMONE nato a ROMA il 16/11/1972 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Magnolini Simone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi sistematicamente non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento ._ delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro pure esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità del fatto e sui numerosi precedenti del ricorrente che denotano una spiccata propensione al crimine); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, peraltro fissata nel minimo edittale in considerazione della motivata sussistenza delle ..- contestate aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in proposito, pag.

2) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 ottobre 2024