Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarah Idisi inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant argued a generic lack of motivation regarding her responsibility, but the court found this argument failed to identify specific factual errors or misinterpretations of evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; An appeal must specify precise grounds for challenging the lower court's decision, avoiding generic criticisms of motivation or factual evaluation that do not point to specific errors in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDISI SARAH, nata in Nigeria il 24/04/1976 avverso la sentenza del 19/01/2024 del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sarah Idisi (così riqualificato l'appello che era stato proposto dalla Idisi avverso l'indicata sentenza di condanna del giudice di pace che le aveva applicato la sola pena pecuniaria); considerato che l'unico motivo di ricorso risulta privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto esso deduce solo genericamente una presunta carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente, evocando, in realtà, null'altro che una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del primo giudice, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che non sono consentite in questa sede le censure difensive che tendono a prefigurare una rivalutazione delle risultanze processuali e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 otto