Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43337/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible for attacking civil judgment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Pau Mirella's appeal inadmissible because her sole ground of complaint was generic and lacked specific factual arguments. The appellant criticized the lower court's reasoning regarding civil liability without providing concrete evidence of illogicality or error in the assessment of facts. The court upheld the appellate judgment's detailed reconstruction of the defendant's guilt and rejected the interference with the trial judge's fact-finding authority.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints attacking the persuasiveness or lack of rigor in the reasoning of the judgment of second instance are inadmissible as they constitute an impermissible interference with the evaluation of facts reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint interference with facts judicial evaluation civil liability motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAU MIRELLA nato a NUORO il 14/11/1984 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; *3_

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pau Mirella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, senza alcuna specificazione, in ordine alla conferma delle statuizioni civili, è reiterativo, generico ed aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come nel caso in esame, criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) a fronte di una motivazione della Corte di appello del tutto immune da illogicità, specifica ed articolata nel ricostruire, nonostante la pronuncia di estinzione per prescrizione, la piena colpevolezza della ricorrente e conseguentemente la responsabilità della stessa quanto alle statuizioni civili (secondo le costanti linee ermeneutiche ribadita da ultimo dalle Sez.

U Calpitani, in continuità con le Sez. U Tettamanti), motivazione con la quale la ricorrente non si confronta affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Pau Giovanni Torquato e Pau Silvana (che hanno ampiamente argomentato con le loro memorie quanto alla doglianza introdotta), che si liquidano in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge 4_

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Pau Giovanni Torquato e Pau Silvana che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 29 ottobre 2024