Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding exclusion of punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Aliperta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of punishability based on the particular triviality of the offense. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically sound and compliant with Article 131-bis of the Criminal Code, specifically regarding the non-triviality of the damage and the habitual nature of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal against a judgment denying the exclusion of punishability for particular triviality is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and conforms to the statutory requirements regarding the severity of the damage and the habitual nature of the conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIPERTA AGOSTINO nato a CASERTA il 20/07/1969 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aliperta Agostino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato i presupposti applicativi è esente da vizi logici e conforme alla lettera dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non tenuità del danno e sulla presenza di precedenti anche specifici, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dataen ottobre 2024 La Cons. est. Il Pre