Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise mitigating circumstances at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cordino Matteo Santo inadmissible, ruling that the claim for a mitigating circumstance regarding special financial hardship was not properly raised. The appellant argued for a suspended sentence based on this new ground, but the appellate court failed to address it without explicit request. The Supreme Court held that such issues must be raised during the second instance proceedings to maintain procedural continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Questions not raised as grounds for appeal in the second instance cannot be introduced for the first time in the appeal to the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDINO MATTEO SANTO nato a ASTI il 11/08/1998 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cordino Matteo Santo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, conseguentemente alla riduzione della pena per effetto di tale attenuante, del beneficio della sospensione condizionale, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva sul punto poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato, come nella specie, da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02; v. anche Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che nulla deve essere disposto per le spese di parte civile perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). 3-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così deciso, in data 24 ottobre 2024