Cassation court dismisses appeal regarding tacit remission of criminal charge due to victim's non-appearance. The court rejects the claim that the victim's absence implied remission. The appeal is inadmissible as it merely repeats arguments already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Salvatore Picarella inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Picarella argued that the victim's failure to appear at the hearing constituted a tacit remission of the criminal charge, but the court found this argument unsupported. The court determined that the victim was irrecoverable and thus her absence could not be interpreted as an expression of remission, rendering the appeal's core legal ground invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 100 c.p.: The absence of the offended party at the hearing, when they are irrecoverable, cannot be presumed to indicate a tacit remission of the criminal charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARELLA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/04/1964 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Picgarella Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita di querela dovuta alla mancata comparizione della persona offesa all'udienza in cui era stata citata come testimone, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato che la citazione della persona offesa non era stata possibile, perché irreperibile e che, pertanto, non poteva desumersi dalla sua assenza la volontà di rimettere la querela); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data dà ottobre 2024 La Cons. est. Il Presid