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Ordinanza — n. 43331/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43331/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Veronica Tramonte inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court without logical or legal flaws. The second ground was rejected for lacking specificity, as it repeated generic reasons without concrete references to the case facts, violating the requirement for a direct correlation between the decision and the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not establish a direct correlation with the decision being challenged.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments correlation requirement repetitive grounds court costs and fine falsificazione di valori di bollo ufficiali chèque postale paper trail

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3 sull'entità del danno e sulla condotta successiva al fatto, che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTE VERONICA nato a HECHINGEN( GERMANIA) il 28/06/1990 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tramonte Veronica 1712 ; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attendibile ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. e corroborata dalle prove documentali in atti, da cui si desume la sussistenza della truffa nonché sull'irrilevanza della generica denuncia di smarrimento della poste-pay, peraltro presentata dopo la commissione del fatto) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e se ne chiede l'applicazione in questa sede, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche ragioni, prive di riferimenti al caso concreto, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 3 sull'entità del danno e sulla condotta successiva al fatto, che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data E4 ottobre 2024 La