Italian Court dismisses appeal claiming trial court erred in evaluating evidence and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding evidence evaluation and sentencing. The appellant argued the lower court misinterpreted probative materials concerning a lost payment card, but the Court held such complaints fall outside the scope of a legality review. Furthermore, the Court found the second ground generic and noted that sentencing discretion is not subject to appellate scrutiny unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) and lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals based on alleged errors in the evaluation of evidence or the exercise of sentencing discretion are inadmissible as they exceed the limits of the legality review and do not constitute specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH WESS nato a PORDENONE il 01/11/1982 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hudorovich Wess; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); atteso che tale motivo è finalizzato ad ottenere, mediante doglíanze proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale ha evidenziato come la carta postepay, di cui la titolare aveva denunciato lo smarrimento, su cui la p.o. aveva versato le somme, fosse stata rinvenuta non già nell'abitazione ma all'interno dell'autovettura intestata e in uso all'imputato) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico oltre che non consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità del fatto e l'intensità del dolo desumibili dalla catena di attività criminali posta in essere dal ricorrente per realizzare reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2. Così deciso, in data 23 ottobre