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Sentenza — n. 43327/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for prescription while dismissing generic appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal for two defendants due to the statute of limitations having expired, while declaring the third defendant's appeal inadmissible. The appellants argued for a violation of procedural norms regarding the acquisition of a complaint, but the court found the crimes prescribed based on the timeline of offenses and lack of suspension periods. The third appellant was rejected for submitting generic facts without specific legal arguments to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 512 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may declare crimes prescribed upon finding a valid procedural relationship for appeal, even if the lower court acquitted based on prescription, while rejecting appeals that merely reiterate facts without specific legal arguments.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription inadmissible appeal generic arguments acquittal annulment procedural relationship Cassation review censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 512 cod. proc. pen.
art. 512 cod.proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINKOVIC DANIEL (CUI 03LMJR0) nato a TORINO il 20/10/1996 DRAGUTINOVIC JONNY (CUI 034IL21) nato a TORINO il 01/03/1991 DRAGUTINOVIC JONNI (CUI 02DXXMM) nato a SALUZZO il 20/10/1991 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ii&

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Marinkovic Daniel, Dragutinovic Jonny, Dragutinovic Jonni; atteso che il primo motivo di ricorso proposto da Marinkovic Daniel e il secondo motivo presentato da Dragutinovich Jonny, con i quali è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 512 cod.proc. pen. in ordine all'intervenuta acquisizione della querela sporta da Agheshi Kazumi non appaiono manifestamente infondati; rilevato che proprio tali questioni di diritto, e le conseguenti deduzioni devolute, che presentano profili critica non manifestamente infondata nei confronti della sentenza impugnata, con conseguente valida instaurazione di rapporto processuale, consentono di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti in considerazione dell'epoca del commesso reato in assenza di periodi di sospensione (15/11/2016 per il capo 2, 2a e 3 per entrambi, 07/09/2016 per i capi 7 e 7a per il solo Dragutinovic Jonny); considerato che, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Dragutinovic Jonni, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa è del tutto reiterativo, ma anche generico ed aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad allegare circostanze di fatto, in assenza di confronto con la motivazione (con particolare riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese) all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), a fronte di una motivazione immune da illogicità, che ha ricostruito le modalità di contatto tra il ricorrente e le persone offese, le caratteristiche della azione, il luogo degli incontri, che non può certamente dirsi apparente; ritenuto, pertanto, che il ricorso di Dragutinovic Jonni deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Marinkovic Daniel e Dragutinovic Jonny perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Dragutinovic Jonni e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data eg ottobre 2024