Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43326/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, rejecting interference with fact-finding discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being totally generic and specific to the facts. The appellant argued for violations of law and contradictory reasoning regarding criminal liability, but the court found these complaints lacked concrete comparison with the lower court's motivation. Consequently, the court ruled that such criticisms of evidentiary weight or logical gaps constitute an impermissible interference with the trial judge's reserved power to evaluate facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals alleging generic violations of law or contradictory reasoning without specific factual comparison are inadmissible as they improperly interfere with the trial judge's exclusive power to evaluate evidence and facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds fact-finding discretion evidentiary evaluation criminal liability sanctioning discretion Cassa delle ammende perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS LEONARDO nato a POTENZA il 10/02/1978 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di De Leonardis Leonardo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione perché contraddittoria con travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso contestato, sono totalmente generici ed aspecifici, in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;

Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come nel caso in esame, criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Atteso che i motivi predetti sono da ritenere anche manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi, poiché la motivazione, con cui la Corte di merito ha respinto le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 3 sulla valutazione dei comportamenti posti in essere al fine di indurre in errore la persona offesa mediante la produzione di documentazione che attestava lo svolgimento di attività di compravendita vetture, mai svolta, la riferibilità di una delle vetture ad una concessionaria in sede territoriale diversa, le conversazioni e la messaggistica intercorsa tra le parti, che hanno ampiamente confermato le credibili dichiarazioni della persona offesa, valutate dalla Corte di appello con motivazione del tutto immune da illogicità); rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (pag. 6 dove è stata evidenziata non solo la presenza di precedenti penali, ma anche la gravità del fatto, la consistenza del danno procurato e le caratteristiche della condotta protrattasi per un tempo rilevante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data g ottobre