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Ordinanza — n. 43325/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic criminal liability complaints violating judicial fact-finding autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bortiglio inadmissible due to generic and non-specific arguments regarding criminal liability. The appellant challenged the appellate court's assessment of evidence and logic without providing concrete grounds for re-evaluation. The court ruled that such complaints improperly interfere with the judge's exclusive authority to evaluate factual credibility and probative weight.

Regesto Legislator

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Art. 641 cod. pen.; Appeals based on generic criticisms of the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible as they constitute an impermissible interference with the judge's exclusive power to evaluate facts and assess the credibility of evidence.

Parole chiave

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generic appeal grounds judicial fact-finding autonomy criminal liability assessment probative weight evaluation inadmissible appeal evidence credibility appellate review limits mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 641 cod. pen.
Letto il ricorso di Bortiglio Antonino Francesco Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, indistintamente e in ogni sua forma, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod.
art. 641 cod. pen
Letto il ricorso di Bortiglio Antonino Francesco Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, indistintamente e in ogni sua forma, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
contestato, è generico ed aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.
191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORTIGLIO ANTONINO FRANCESCO MARIA nato a AVEZZANO il 21/08/1957 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ft

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bortiglio Antonino Francesco Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, indistintamente e in ogni sua forma, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. contestato, è generico ed aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come nel caso in esame, criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Atteso che il motivo predetto è, inoltre, manifestamente infondato, oltre che totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione con cui la Corte di merito ha respinto, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 6 e seg. sulla valutazione delle emergenze documentali e testimoniali, da cui si è congruamente desunta la consapevolezza dell'imputato); che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.) e il giudice di appello ha nel caso in esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso una valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del suo i convincimento, anche quanto all'asserito travisamento di elementi di prova (pag. 8 e seg.) e alla attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ZII ottob