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Ordinanza — n. 43324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments are groundless and lack required legal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Decolombi Rosaldo and Becchio Graziella inadmissible. The court found the first two grounds regarding jurisdiction and legal qualification to be manifestly unfounded due to the lower court's correct application of the Penal Code. The third ground was rejected because it was too generic and failed to specify the legal elements required for judicial review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 16 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack the specific elements required to allow the appellate court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifestly unfounded generic grounds jurisdictional competence criminal qualification Code of Criminal Procedure supervisory power incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 16 cod. pen
art. 455 cod. pen
3); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 455 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
4 sull'esclusione della riconoscibilità ictu ()cuti del falso e sulle modalità e circostanze in cui è avvenuto lo scambio), essendosi i ricorrenti limitati a proporre un motivo del tutto reiterativo al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DECOLOMBI ROSALDO nato a CASALE MONFERRATO il 27/09/1962 BECCHIO GRAZIELLA nato a TORINO il 03/01/1968 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di Decolombi Rosaldo e di Becchio Graziella; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce i ricorrenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di primo grado, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha respinto l'eccezione di incompetenza con corretti argomenti logici e secondo quanto espressamente previsto dal dato normativo di cui all'art. 16 cod. pen., individuando nel delitto di ricettazione il reato più grave fra quelli in concorso materiale (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 455 cod. pen., è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull'esclusione della riconoscibilità ictu ()cuti del falso e sulle modalità e circostanze in cui è avvenuto lo scambio), essendosi i ricorrenti limitati a proporre un motivo del tutto reiterativo al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato che il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data n ottobre 2024 La C