Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation due to lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Michelangelo Chiariglione's appeal inadmissible regarding the determination of his criminal sentence. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning for the penalty, yet the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the decision was not arbitrary and logically followed the facts regarding the offender's personality and the damage caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the criminal penalty is a matter of judicial discretion exercised by the court of first instance, which is not subject to review by the Court of Cassation unless the decision results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARIGLIONE MICHELANGELO nato a CIRIE il 26/06/1977 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chiariglione Michelangelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre che totalmente generico ed aspecifico nella sua articolazione in mancanza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato come la personalità dell'imputato, l'entità del danno che ha concorso ad arrecare alla persona offesa e l'assenza di tentativi di porvi rimedio anche solo parzialmente, impedivano di determinare la pena nella misura minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data fi ottobre 2024 La Cons. est. Il Pre0c81