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Ordinanza — n. 43322/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and attempts to re-evaluate trial facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to specify its reasoning regarding the defendant's criminal liability and the psychological element of fraud. The court rejected these claims because they merely sought to re-evaluate evidence already dismissed in the appellate trial without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must identify specific grounds for error; generic complaints to re-evaluate facts or introduce alternative readings of the trial record are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific grounds re-evaluation of evidence specificity requirement criminal procedure law motivi di revisione verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCALLO LORENZO nato a GENOVA il 18/05/1998 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roncallo Lorenzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione non meglio specificato, in violazione dell'onere di specificità incombente, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, censurando il giudizio di inattendibilità della Corte rispetto alle sue dichiarazioni, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 1 e 2 sull'inverosimiglianza intrinseca delle dichiarazioni del ricorrente sia per il loro contenuto oggettivo sia perché del tutto smentite dai documenti acquisiti e assolutamente prive di riscontri); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sul dolo, quantomeno eventuale, anche qualora si desse seguito alle dichiarazioni del prevenuto, ravvisabile) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione del tutto immune da illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data à ottobre 2024 La Cons. est. DE POTATA IN CAN Il Pres