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Ordinanza — n. 43318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as they merely reiterate first-instance arguments regarding criminal liability rather than sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Gargiulo and Gatto inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to properly apply specific criminal code articles regarding their sentencing treatment. The court ruled that their complaints were not about sentencing but about the affirmation of their criminal liability, which had already been fully addressed and rejected in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 600 c.p.: Appeals challenging a judgment solely on the grounds of erroneous application of articles concerning sentencing treatment are inadmissible when they actually concern the affirmation of criminal liability, which must be reviewed only if the lower court's reasoning on concourse in crime is logically flawed or lacks motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing treatment criminal liability concourse in crime Cassation procedure reiteration of arguments proof evaluation perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 477 c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 61, n. 7 c.p.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 600 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARGIULO MASSIMILIANO, nato a Taranto il 17/08/1976 GATTO MICHELE, nato a Carosino il 03/03/1947 avverso la sentenza del 10/11/2023 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Massimiliano Gargiulo e di Michele Gatto, proposti con distinti atti a firma del medesimo difensore avv. Salvatore Maggio; ritenuto che gli unici motivi di ciascun ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza e/ l'erronea applicazione degli artt. 81, 110, 477, 482, 56, 640 e 61, n. 7), cod. pen., nonché la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione «in relazione al trattamento sanzionatorio», premesso che attengono in realtà non al «trattamento sanzionatorio» ma all'affermazione di responsabilità dei due ricorrenti per i reati, commessi in concorso tra loro (oltre che con altri), di tentata truffa e di falso materiale commesso dal privato, non sono consentiti in questa sede perché sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello avverso la sentenza di primo grado - con la quale l'impugnata sentenza di appello, a essa conforme, si salda - e, diversamente da quanto è sostenuto dai ricorrenti, motivatamente e logicamente disattese dalla Corte di merito - la quale ha puntualmente argomentato in ordine al contributo concorsuale fornito da ciascuno dei due ricorrenti all'impresa truffaldina loro contestata (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) -, risolvendosi, perciò, le doglianze dei ricorrenti nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire ai diversi elementi di prova, il che, appunto, non è consentito fare in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 otto