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Ordinanza — n. 43317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cosmo Pulejo inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's complaint regarding the lower court's finding of responsibility for the crime of receiving stolen goods was deemed too generic and devoid of concrete critical elements. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for a valid challenge under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and pertinence, failing to indicate the factual and legal elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds Criminal Procedure Code receiving stolen goods generic complaint norme edilizie comunali costruzioni non autorizzate reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULDO COSMO, nato a Roma il 12/04/1967 avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosmo Pulejo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunte carenze motivazionali e vizi della valutazione probatoria in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, è connotato da indeterminatezza, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum dei giudici di appello, risultando, dunque, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.