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Ordinanza — n. 43316/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise recidiva issue on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mouhid Khalid inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant failed to provide a specific and pertinent critique of the lower court's reasoning regarding recidiva, rendering the grounds insufficient. Furthermore, the issue of recidiva was not properly raised as a specific ground for appeal, violating procedural requirements that lead to inadmissibility. Consequently, the court upheld the first-instance judgment and penalized the appellant for the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal lacking specific and pertinent grounds for review is inadmissible, and the court must examine the relationship between the current crime and prior convictions to determine recidiva, not merely the gravity of facts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds recidiva procedural requirements failure to raise issue on appeal censorial review standards permesso di dimora rischio di soggiorno illegale richiedente l'asilo mongolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2 della sentenza impugnata); che la questione della tipologia della recidiva e, in particolare, della reiterazione o no di essa, non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità della censura, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHID KHALID, nato in Marocco il 15/08/1981 avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Khalid Mouhid; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'avere la Corte territoriale erroneamente applicato la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), risulta privo dei necessari requisiti di concreta specificità e pertinenza censoria, giacché non è connotato dalla puntuale analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; che il medesimo motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, essendosi il giudice di merito correttamente conformato ai principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice in merito alla circostanza aggravante della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice, come ha appunto fatto la Corte d'appello di Venezia (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); che la questione della tipologia della recidiva e, in particolare, della reiterazione o no di essa, non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità della censura, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'esposizione dei motivi di gravame (in particolare, del primo) che figura nella sentenza impugnata (in particolare, nel primo paragrafo della pag.

2) e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleta o comunque non corretta; che l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale esclude che siano maturati i termini di prescrizione degli attribuiti reati di danneggiamento e di oltraggio a un pubblico ufficiale, atteso che essi furono commessi il 07/03/2015 e il 12/03/2015; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il