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Ordinanza — n. 43315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and discretionary sentencing review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Bonaguro Daniele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first four grounds were rejected for lacking substantive criticism against the lower court's decision, while the fifth ground regarding sentencing continuation was deemed inadmissible because sentencing discretion falls outside the scope of appellate review unless arbitrary. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must contain specific and effective criticism of the lower court's decision; grounds lacking argumentation or comparison are inadmissible. Sentencing discretion, including continuations, is reviewed only for arbitrariness or illogical reasoning, not for substantive errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism sentencing discretion continuation of punishment appellate review limits motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAGURO DANIELE nato a COGOLLO DEL CENGIO il 16/11/1966 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bonaguro Daniele; ritenuto che il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (con i quali è stata dedotta rispettivamente, in mancanza di qualsiasi argomentazione o confronto con la decisione della Corte di appello, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata e vizio della motivazione in ogni sua forma sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto) sono del tutto privi di contenuto e di effettiva critica alla decisione, con conseguente aspecifictà degli stessi; considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7 e 8 quanto alla distanza temporale tra gli episodi richiamati ed alla mancanza di allegazioni di elementi a supporto da parte della difesa, con conseguente mancanza di indicatori positivi quanto alla possibile applicazione della disciplina della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 231 ottobre 2024 La Cons. es