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Ordinanza — n. 43314/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription of receiving stolen goods due to incorrect legal characterization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Bajric inadmissible, rejecting his claim that the crime of receiving stolen goods had expired. The appellant argued that the appellate court failed to apply Article 648, paragraph 4 of the Penal Code, which he claimed constituted a separate offense rather than a mitigating circumstance. The court ruled that this provision is merely a mitigating circumstance, meaning the prescription period is calculated based on the maximum penalty of ten years, rendering the crime unprescribed since it occurred in 2015.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 157, cod. pen.: The provision of Art. 648, para. 4 constitutes a mitigating circumstance rather than an autonomous offense, so the prescription period is determined by the maximum penalty of the primary offense, excluding the possibility of the crime being prescribed.

Parole chiave

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prescription period receiving stolen goods mitigating circumstance autonomous offense penal code article 648 Court of Cassation inadmissible appeal ragione di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Michele Bajric; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 157, cod. pen.
configura una circostanza attenuante e non un'autonoma fattispecie di reato, e come tale è irrilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ex art. 157 cod.
art. 133 cod. pen
art. 648 cod. pen
5 della sentenza impugnata), quella prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 157 cod. pen
configura una circostanza attenuante e non un'autonoma fattispecie di reato, e come tale è irrilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen., dovendosi avere riguardo, ai fini di tale calcolo, alla pena stabilita dal primo comma del suddetto articolo 648 cod.
articolo 648 cod. pen
pen., dovendosi avere riguardo, ai fini di tale calcolo, alla pena stabilita dal primo comma del suddetto articolo 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
(Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv.
Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani
254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC MICHELE (CUI 043GS4H), nato a Bovolone il 17/09/1995 avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Bajric; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., e per non avere, di conseguenza, la Corte d'appello di Bologna dichiarato la prescrizione del reato di ricettazione ascritto al ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come tale motivo risulta fondato su un profilo di censura puntualmente e correttamente disatteso dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 dell'impugnata sentenza), dovendosi, altresì, lo stesso motivo considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nello specifico, la Corte territoriale, col motivare l'impossibilità di configurare la suddetta circostanza attenuante in virtù del ritenuto «ragionevole valore» del bene oggetto di ricettazione, attesa la sua «natura» (un autoveicolo), ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

«In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (ex plurimis:

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01); che, in ogni caso, come è stato correttamente affermato dai giudici di appello (si veda la già richiamata pag. 5 della sentenza impugnata), quella prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen. configura una circostanza attenuante e non un'autonoma fattispecie di reato, e come tale è irrilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen., dovendosi avere riguardo, ai fini di tale calcolo, alla pena stabilita dal primo comma del suddetto articolo 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01;

Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01), con la conseguenza che, anche senza considerare la recidiva, il termine "massimo" di prescrizione del reato è di dieci anni, sicché il reato ascritto all'imputato, che è stato accertato il 28/02/2015 e che ha a oggetto un autoveicolo che era stata rubato il 27/02/2015, non è neppure oggi prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom