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Ordinanza — n. 43312/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances cannot override statutory recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances cannot take precedence over statutory recidivism. The appellant argued for a reduction in sentence, but the court found this claim legally unfounded under specific penal code provisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.; Art. 69, fourth comma, cod. pen.: Generic mitigating circumstances cannot prevail over statutory recidivism; the judgment of equivalence represents the most favorable option for the defendant.

Parole chiave

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recidivism mitigating circumstances penal code judicial equivalence inadmissible appeal statutory precedence sentencing discretion responsabilità ospedaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.
Art. 69, fourth comma, cod. pen.
pen., sulla base di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTE GIUSEPPE, nato a Cinquefrondi il 02/01/1955 avverso la sentenza del 22/12/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Fonte; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che deve si deve evidenziare la preclusione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza sulla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sulla base di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., ragione per cui, nel caso di specie, il giudizio di equivalenza, come stabilito dal giudice di merito, rappresenta la possibilità più favorevole per l'odierno ricorrente; che, in ogni caso, giova rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre