Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion and motivation flaws in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Carmine Scatorchia inadmissible, rejecting claims regarding the court's motivation and sentencing. The appellant argued for a review of the conviction for credit card fraud and the specific penalty imposed, but the court found the first claim baseless due to lack of logical flaws in the lower court's reasoning. The second claim was rejected because sentencing discretion falls within the trial court's authority under Articles 132 and 133 of the Criminal Code, barring review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals challenging the motivation of a criminal judgment are inadmissible if the reasoning is logically sound, while sentencing determinations remain within the trial court's discretion absent arbitrariness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATORCHIA CARMINE nato a RIONERO IN VULTURE il 20/04/1970 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scatorchia Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. contestato, è manifestamente infondato, oltre che totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione (e dunque per ciò aspecifico) poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha respinto le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 2 sulla valutazione delle conversazioni captate e compiutamente analizzate nella sentenza di primo grado a cui la Corte fa rinvio, da cui si è congruamente desunta la consapevolezza dell'imputato della intestazione a terzi delle carte di credito indebitamente utilizzate), considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità della condotta, svolta nel contesto di un'attività non occasionale e sui numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole, con pena di poco superiore al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
17. Così deciso, in data fal ottobre 2024 La Cons. est. Il President