Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding minor property damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ascione Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in refusing to recognize a mitigation circumstance for minor property damage. The court rejected this, stating the territorial court correctly exercised its discretion by denying the mitigation based on the multi-offensive nature of the crime and established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applied its discretionary power to deny a mitigation circumstance based on the specific nature of the offense and consolidated jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ascione Ciro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamata, sulla natura plurioffensiva del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle minacce rivolte alla persona offesa e le conseguenze che ne sono derivate sulla sua libertà e integrità morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data h ottobre 2024 La Cons. est. Il Pr