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Ordinanza — n. 43310/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding minor property damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ascione Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in refusing to recognize a mitigation circumstance for minor property damage. The court rejected this, stating the territorial court correctly exercised its discretion by denying the mitigation based on the multi-offensive nature of the crime and established case law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applied its discretionary power to deny a mitigation circumstance based on the specific nature of the offense and consolidated jurisprudence.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal discretionary power denial mitigation circumstance property multi-offensive nature crime inadmissibility declaration concussione sanzione penale azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ascione Ciro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamata, sulla natura plurioffensiva del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle minacce rivolte alla persona offesa e le conseguenze che ne sono derivate sulla sua libertà e integrità morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data h ottobre 2024 La Cons. est. Il Pr