Italian Court dismisses appeal as merit complaints are inadmissible in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khelifi Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding attempted robbery, but the court found these claims merely reproduced merit complaints already rejected by the lower court. Since the appeal sought a re-reading of factual findings rather than addressing specific procedural violations, it fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and specific procedural violations; complaints regarding the factual assessment of evidence or the qualification of facts constitute inadmissible merit complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI AYOUB nato il 18/04/2001 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khelifi Ayoub; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina di cui al capo a) di imputazione nonché il vizio di motivazione e il travisamento del fatto contestato al capo b), sono meramente riproduttivi di doglianze di merito puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici e sono altresì finalizzati ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla precisa ricostruzione dei fatti risultante dagli elementi di prova in atti da cui emergono con evidenza la responsabilità dell'imputato e tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data [14 ottobre 2024 La Cons. est. Il