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Ordinanza — n. 43308/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside of legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Smopech Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding the defendant's criminal responsibility and failed to properly balance mitigating circumstances against recidivism. The court rejected these claims, stating that the appeal sought a re-evaluation of facts outside the scope of legitimate review and that the lower court's balancing act was legally sound and adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 69, fourth comma, cod. pen.: An appeal challenging the assessment of evidence or the balancing of circumstances is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts already decided, lacking specific identification of procedural errors or violating statutory prohibitions on mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence scope of legitimate review balancing of circumstances recidivism prohibition procedural error court costs and fine verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 69, fourth comma, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Smopech Franco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sull'attendibilità del riconoscimento del monile da parte della p.o. e sull'irrilevanza della mancata descrizione particolareggiata dello stesso al momento della prima denuncia di furto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze operato dai giudici di merito, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, nell'esercizio della discrezionalità che le è propria, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, anche rispetto alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data WAI ottobre 2024 La Cons.