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Ordinanza — n. 43303/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly cite statutory provisions and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Carmelo Marrafino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground of appeal was rejected because the alleged violation of Article 49 of the Penal Code was not previously raised as a specific appeal reason, violating procedural requirements. The second ground regarding general mitigating circumstances was dismissed as unfounded, as the lower court's reasoning was logical and did not require considering every single favorable element presented. Consequently, the court upheld the original decision based on strict adherence to procedural rules and established principles of judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen.: An appeal must specifically cite statutory violations and procedural defects as grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible, and a lower court's refusal of general mitigating circumstances is valid if based on a lack of positive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural defect appeal statutory violation citation general mitigating circumstances judicial motivation standards court costs award penal code article 49 attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 49 cod. pen.
Letto il ricorso di Angelo Carmelo Marrafino; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 49 cod.
art. 49 cod. pen
Letto il ricorso di Angelo Carmelo Marrafino; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 49 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFFINO ANGELO CARMELO, nato a Catania il 20/05/1958 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Carmelo Marrafino; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il «nr. 3»), con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e conseguente rideterminazione della pena, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, in presenza (cfr. la pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, è esente da evidenti illogicità, dovendosi sul n punto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis:

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22