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Ordinanza — n. 43300/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving as vague and lacking specificity under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Obbad Hajjaj inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's arguments regarding motivational deficiencies and excessive sentencing were deemed generic and failed to identify precise errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement for specific censure under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals must specify the exact grounds for censure; generic complaints regarding vague motivation or sentencing discretion are inadmissible as they prevent the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity vague motivation sentencing discretion Criminal Procedure Code receiving offense procedural defect reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
che, dunque, entrambe le suddette censure mosse avverso la sentenza di appello sono prive del requisito di specificità prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBBAD HAJJAJ, nato in Marocco il 01/01/1966 avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hajjaj Obbad; considerato che il primo motivo di ricorso risulta connotato da indeterminatezza, in quanto in maniera del tutto generica evoca presunte carenze motivazionali, senza precisare, se non in termini vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che un'erronea valutazione del materiale probatorio e delle risultanze processuali poste a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente; osservato che parimenti generico, oltre che manifestamente infondato, appare il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività e l'irragionevolezza della pena irrogata, dovendosi, tra l'altro, sottolineare sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). che, dunque, entrambe le suddette censure mosse avverso la sentenza di appello sono prive del requisito di specificità prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22