Ordinanza — n. 43299/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO UMBERTO, nato a Siracusa il 06/12/1984 avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Umberto Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito in questa sede perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale ha esplicato, con motivazione esente dai vizi contestati dall'odierno ricorrente (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza), le congrue ragioni del suo convincimento circa l'insussistenza dei presupposti perché possa operare nel caso di specie la causa di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria; che, a tale proposito, si deve osservare, da un lato, come il disposto normativo di cui all'art.162-ter cod. pen. stabilisca come sia rimessa all'apprezzamento del giudice la valutazione circa la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio per il pregiudizio cagionato e, dall'altro lato, come giudici di appello abbiano correttamente sottolineato che la condotta riparatoria del reo si deve valutare tenendo conto del danno derivante dal reato nella sua interezza, tanto sotto il profilo patrimoniale, quanto sotto il profilo morale (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen; Ordinanza — n. 43299/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Umberto Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito in questa sede perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale ha esplicato, con motivazione esente dai vizi contestati dall'odierno ricorrente (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza), le congrue ragioni del suo convincimento circa l'insussistenza dei presupposti perché possa operare nel caso di specie la causa di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria; che, a tale proposito, si deve osservare, da un lato, come il disposto normativo di cui all'art.162-ter cod. pen. stabilisca come sia rimessa all'apprezzamento del giudice la valutazione circa la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio per il pregiudizio cagionato e, dall'altro lato, come giudici di appello abbiano correttamente sottolineato che la condotta riparatoria del reo si deve valutare tenendo conto del danno derivante dal reato nella sua interezza, tanto sotto il profilo patrimoniale, quanto sotto il profilo morale (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO UMBERTO, nato a Siracusa il 06/12/1984 avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Umberto Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito in questa sede perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale ha esplicato, con motivazione esente dai vizi contestati dall'odierno ricorrente (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza), le congrue ragioni del suo convincimento circa l'insussistenza dei presupposti perché possa operare nel caso di specie la causa di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria; che, a tale proposito, si deve osservare, da un lato, come il disposto normativo di cui all'art.162-ter cod. pen. stabilisca come sia rimessa all'apprezzamento del giudice la valutazione circa la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio per il pregiudizio cagionato e, dall'altro lato, come giudici di appello abbiano correttamente sottolineato che la condotta riparatoria del reo si deve valutare tenendo conto del danno derivante dal reato nella sua interezza, tanto sotto il profilo patrimoniale, quanto sotto il profilo morale (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottob