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Ordinanza — n. 43292/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Garofalo inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued the lower court merely referenced the first-instance decision without proper reasoning, the court found the appeal generic and failed to identify specific elements for its criticism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific arguments citing the legal and factual grounds for dissent; generic appeals lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specific arguments required court costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ESMERALDA CARMELA GIOVANNA, nata a Milano il 01/05/1999 avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esmeralda Carmela Giovanna Garofalo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte territoriale limitata a un mero richiamo alla pronuncia del giudice di prime cure, non è consentito in questa sede, in quanto risulta generico per indeterminatezza, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., poiché, a fronte delle adeguate e logiche argomentazioni poste a base della decisione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tale proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, in quanto - pur sottolineando la completa aderenza a quanto statuito dal giudice di primo grado - la Corte territoriale ha esplicato, con adeguata e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 1 e 2 dell'impugnata sentenza), le ragioni poste alla base del suo convincimento circa l'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina ascritto all'odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 o