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Ordinanza — n. 43291/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43291/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI ABDO SALEM, nato a Manerbio il 20/10/2000 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. CRISTINA PUGNOLI, difensore di Dridi Abdo Salem, la quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha concluso insistendo che la sentenza impugnata venga annullata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43291/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) al valore non specialmente tenue del sottratto telefono cellulare IPhone 13, oltre che al complessivo pregiudizio che era stato cagionato all'integrità sia fisica sia psichica della persona aggredita per la realizzazione del profitto (si vada la pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata infrazione qualificata aggravamento della pena violenza carnale qualificata violenza carnale su minori reati sessuali contro fanciulli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI ABDO SALEM, nato a Manerbio il 20/10/2000 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. CRISTINA PUGNOLI, difensore di Dridi Abdo Salem, la quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha concluso insistendo che la sentenza impugnata venga annullata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdo Salem Dridi; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo, rispettivamente, alla mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo anziché come rapina (primo motivo), alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. (secondo motivo) e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., non sono consentiti in questa sede perché sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, motivatamente e logicamente disattese dalla Corte di merito, la quale ha puntualmente argomentato in ordine:

a) alla violenza che era stata direttamente rivolta dall'imputato verso la persona offesa sia prima sia dopo la sottrazione del marsupio dalla stessa indossato, con la conseguente correttamente ritenuta integrazione del reato di rapina e non del reato di furto con strappo (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata);

b) all'avere l'imputato approfittato, per commettere la rapina, del tempo notturno e dell'assenza di persone, circostanze che avevano concretamente facilitato la commissione del reato, atteso che la vittima si era trovata di notte e da sola in un luogo deserto a fronteggiare i due rapinatori (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata);

c) al valore non specialmente tenue del sottratto telefono cellulare IPhone 13, oltre che al complessivo pregiudizio che era stato cagionato all'integrità sia fisica sia psichica della persona aggredita per la realizzazione del profitto (si vada la pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22