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Ordinanza — n. 43290/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43290/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALVI JACOPO, nato a Pavia il 06/10/1978 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di 3acopo Galvi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente determinazione in senso eccessivo della pena, risulta non consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, in presenza di una motivazione (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità e dai vizi contestati dal ricorrente, oltre che conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di 3acopo Galvi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente determinazione in senso eccessivo della pena, risulta non consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, in presenza di una motivazione (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità e dai vizi contestati dal ricorrente, oltre che conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione (cfr.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni spazio pubblico violazione dell'ordine pubblico espressioni sconvenienti infrazione alle norme della circolazione libertà d'espressione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALVI JACOPO, nato a Pavia il 06/10/1978 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di 3acopo Galvi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente determinazione in senso eccessivo della pena, risulta non consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, in presenza di una motivazione (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità e dai vizi contestati dal ricorrente, oltre che conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), dovendosi sul punto ribadire, da un lato, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e, dall'altro lato, che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024