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Ordinanza — n. 43289/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding aggravated robbery liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Bevilacqua inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant contested the lower court's finding of liability for aggravated robbery but merely repeated the same criticisms already rejected by the Court of Appeal without providing new reasoning. The court ruled that the appeal failed to perform its critical function and did not offer a substantive comparison with the territorial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court without providing specific, new, and critical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grounds aggravated robbery liability Court of Cassation reddito non dichiarato computo del reddito complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCO, nato a Crotone il 01/12/1984 avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina aggravata di cui al capo 25) dell'imputazione, non è consentito in questa sede di legittimità poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, dalla formulazione della suddetta censura, emerge un omesso effettivo confronto con il decisum della Corte territoriale, che - con una motivazione esente dal contestato vizio di mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità - ha indicato compiutamente tutti gli elementi in base ai quali è da ritenersi pienamente integrata una partecipazione dell'odierno ricorrente al reato de quo (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); y rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 20