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Ordinanza — n. 43287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on second prosecution for continued land invasion after prior conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fatima Moumni inadmissible regarding a second prosecution for land invasion. The appellant argued that the second trial violated the prohibition of double jeopardy, claiming it concerned the same facts as the prior conviction. The court ruled that the first conviction ended the initial permanent occupation, making the subsequent continued occupation a distinct new crime rather than the same act.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU; The prohibition against double jeopardy does not bar a new prosecution for continued unlawful occupation following a prior conviction, as the subsequent behavior constitutes a distinct new offense rather than the same factual instance.

Parole chiave

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prohibition of double jeopardy continued land invasion new offense after conviction procedural inadmissibility permanent nature of crime infrazioni uniche e continuate soggiorno ininterrotto illecita violenza

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Fatima Moumni; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., dell'art.
Art. 649 cod. proc. pen.
pen., dell'art. 649 cod. proc. pen., dell'art.
Art. 111 Cost.
pen., dell'art. 111 Cost. e dell'art.
Art. 6 CEDU
e dell'art. 6 CEDU, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Milano, di una sentenza di non doversi procedere per il divieto di un secondo giudizio, a norma dell'art.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Fatima Moumni; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., dell'art.
art. 649 cod. proc. pen
pen., dell'art. 649 cod. proc. pen., dell'art.
art. 111 Cost
pen., dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo
Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano
Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMNI FATIMA, nata a Beni Amir (Marocco) il 01/01/1975 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fatima Moumni; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., dell'art. 649 cod. proc. pen., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Milano, di una sentenza di non doversi procedere per il divieto di un secondo giudizio, a norma dell'art. 649 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati; che, infatti, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Milano, in tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01;

Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01), con la conseguenza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, poiché la precedente sentenza di condanna ha determinato la cessazione della permanenza, la sottoposizione a un nuovo procedimento penale per la prosecuzione dell'occupazione dopo tale sentenza di condanna ha a oggetto non il medesimo fatto per il quale essa è intervenuta ma un nuovo reato di invasione, che si sostanzia nella suddetta prosecuzione dell'occupazione, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottob