Italian Court dismisses appeals against second-instance criminal judgment regarding conditional sentence suspension and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Affinito and Licciardi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court erred in evaluating evidence and improperly conditioned the suspended sentence on payment of damages. The court rejected these claims, affirming that appellate judges have exclusive authority to assess factual evidence and that linking sentence suspension to financial compensation is a matter of fact, not law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court; the compatibility between economic conditions and the amount of conditional suspension is a factual question reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AFFINITO SALVATORE, nato a Maddaloni il 28/03/1967 LICCIARDI ZAMPELLA GIOVANNA, nata a Maddaloni il 06/08/1974 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. LUCIO SECONNINO, difensore di Affinito Salvatore e di Licciardi Zampella Giovanna, il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso, con particolare riferimento alla censura relativa alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio, ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per un nuovo giudizio; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Salvatore Affinito e di Giovanna Licciardi Zampella; ritenuto che i primi due motivi dei ricorsi, con cui si contestano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità per avere concorso nella realizzazione del reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti in questa sede, oltre che anche manifestamente infondato il primo; che, in primis, deve essere osservato come, pur avendo formalmente evocato vizi riconducibili alla norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., invero, i ricorrenti hanno lamentato una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, di cui si contesta anche l'insufficienza ai fini della dimostrazione della colpevolezza degli odierni ricorrenti in relazione al reato loro ascritto, senza considerare come sia precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; che, sul punto, deve essere infatti ribadito il principio secondo cui la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione); che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, i giudici di appello, con una motivazione che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hanno esplicato, compiutamente e con congrue e non illogiche argomentazioni, le ragioni poste alla base del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6-8 della impugnata sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio, è manifestamente infondato, poiché - come si evince dalla pag. 9 della impugnata sentenza - i giudici di appello, conformemente a quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510-01), hanno adeguatamente indicato gli elementi valutati al fine di ritenere congruo, nel caso di specie, l'assoggettamento a condizione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. riconosciuto in favore dei due ricorrenti, dovendosi sottolineare sul punto come il giudizio di compatibilità tra le condizioni economiche degli imputati e l'entità del risarcimento condizionante è una quaestio facti, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito, ed estranea al sindacato di legittimità se tale valutazione, come nel caso di specie, è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.