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Ordinanza — n. 43280/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity, upholding fraud conviction and aggravated penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanna Braidic inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the lower court's findings. The appellant challenged the conviction for aggravated fraud and the application of an aggravating circumstance, but the court found her arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the conviction for conspiracy in fraud under Article 110 of the Penal Code and the specific aggravating provision, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.: An appeal lacking specific argumentation against the reasoning of the court of appeal is inadmissible, as it fails to perform the critical function required to justify a retrial.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity conspiracy in fraud aggravating circumstance repetitive arguments accusa di truffa controprestazione contrattuale abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen.
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 2, n. 43706 del 29/9/2016, Pastafiglia
Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Cristaldi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC GIOVANNA, nata a Milano il 27/01/1978 avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanna Braidic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente per avere concorso nel reato di truffa aggravata, non è consentito in questa sede perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, i giudici di appello, con una congrua motivazione, esente dai vizi contestati dalla difesa, hanno ritenuto sussistente una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel reato di truffa, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno dell'odierna ricorrente, facendo corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

«L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce [...] un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (si veda, ex plurimis, Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., è privo del requisito della specificità, oltre che manifestamente infondato, poiché è evidente come la ricorrente abbia omesso un effettivo confronto con il decisum dei giudici di merito sul punto, i quali - come emerge dalle pagg. 4-5 dell'impugnata sentenza - hanno esplicato le loro non illogiche ragioni poste a base dalla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'operatività della suddetta aggravante, in conformità con quanto affermato dalla Corte di cassazione con riferimento al reato di truffa commesso approfittando della distanza tra soggetto agente e persona offesa, poiché, in tale caso, il primo, potendo facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente, viene inevitabilmente a trovarsi in una posizione di maggior favore rispetto a quest'ultimo (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia Rv. 268450-01;

Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro