Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in the appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Allam Bouchaib inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the application of mitigating circumstances and the exclusion of alleged recidivism, but the Court found these specific complaints were not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally defective because the required legal grounds were not deduced in the prior appeal stage as mandated by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation were not previously deduced as specific reasons for appeal, rendering the current complaint untimely and lacking the necessary procedural foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAM BOUCHAIB, nato in Marocco il 01/01/1975 avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. STEFANO GAMBINI, difensore di Allam Bouchaib, il quale si è riportato ai motivo di ricorso, chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata, con o senza rinvio; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bouchaib Allam; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione che risulta esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, la pag. 5 dell'impugnata sentenza) con cui la Corte territoriale ha esplicato le ragioni a sostegno del suo convincimento, dovendosi a tale proposito sottolineare come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame che è riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che parimenti manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati all'odierno ricorrente nei capi di imputazione a) e b), avendo i giudici di appello sottolineato, alla pag. 5 dell'impugnata sentenza, da un lato, la genericità della doglianza prospettata in appello dalla difesa dell'imputato, e dall'altro lato, l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrato un medesimo disegno criminoso tra le due fattispecie realizzate dall'Allam, in contesti spazio-temporali completamente diversi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R