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Ordinanza — n. 43277/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as prescription was interrupted by defense delays, not expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Mazza inadmissible regarding the prescription of aggravated personal injury charges. Mazza argued the crime expired nine years after consummation, ignoring multiple statutory suspensions caused by his lawyer's requests and his own impediments. The court ruled that these interruptions prevented the statute of limitations from expiring by the time of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.: The statute of limitations for criminal offenses is interrupted by specific acts such as the request of a defense lawyer or the impediment of the accused, and such interruptions must be calculated to determine if the offense has expired.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription defense lawyer request accused impediment interrupted limitation aggravated injury Court of Cassazione termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA GIANLUCA, nato a Manduria il 02/08/1994 avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Mazza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lesioni .personali aggravate (tra l'altro, dalla recidiva infraquinquennale) ascritto all'odierno ricorrente in data antecedente alla pronuncia della Corte d'appello, è manifestamente infondato, dal momento che il Mazza, nel calcolare che il reato si sarebbe prescritto, decorsi nove anni dalla sua consumazione, il 08/03/2023, non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione che erano intervenute sia in primo grado (dal 20/11/2017 al 23/04/2018 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal 23/04/2018 al 02/07/2018 per 70 giorni per richiesta difensore; dal 26/11/2018 al 11/02/2019 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal 14/02/2019 al 01/04/2019 per 46 giorni per legittimo impedimento del difensore; dal 01/04/2019 al 03/06/2019 per 63 giorni per richiesta difensore; dal 03/06/2019 al 30/09/2019 per 119 giorni per richiesta difensore) sia in secondo grado (dal 31/03/2021 al 07/07/2021 per 98 giorni per adesione del difensore all'astensione degli avvocati dalle udienze), considerando le quali sospensioni, alla data della pronuncia dell'impugnata sentenza, il reato non era prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre