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Ordinanza — n. 43275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding inadmissibility of victim's complaint as evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Corrado Francesco inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant argued that the victim's complaint should not be used as evidence, but the court noted that the lower court had already established the defendant's criminal liability through additional statements and investigative activities. Consequently, the court ruled that the appeal failed to demonstrate how excluding the complaint would alter the conviction, as the remaining evidence was sufficient to sustain the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the inadmissibility of evidence must specifically illustrate the impact of its exclusion on the 'proof of resistance' to avoid being declared inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity proof of resistance evidence exclusion Cassazione ordinanza asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, La Gunnina e altri, Rv. 269218 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO FRANCESCO nato a EBOLI il 23/12/1978 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Corrado Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'utilizzo a fini probatori della denuncia querela della persona offesa, è privo di specificità in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, La Gunnina e altri, Rv. 269218 - 01); che nella specie, a pagina 4, la Corte di merito ha puntualizzato come oltre al contenuto della denuncia-querela, risultasse in maniera chiara e univoca la penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla p.o. in dibattimento e dall'attività di indagine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ai ottobre 2024 La Cons. est.