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Ordinanza — n. 43274/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for tardily raised procedural nullity and merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daouda Faye inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural violations regarding citation notification and substantive errors on leniency grounds, but the court found these issues were raised too late in the final review phase. Since procedural nullities must be raised during the appeal phase itself, and the substantive arguments lacked specific legal engagement, the court rejected the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 161, 180, 182 c.p.p.; procedural nullities arising in the preliminary phase of the appeal must be raised during that phase and cannot be deduced for the first time in the final review stage.

Parole chiave

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tardily raised nullity procedural defect appeal phase final review stage inadmissible appeal notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 c.p.p.
Art. 180 c.p.p.
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod.
Art. 182 c.p.p.
quanto alla notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod.
art. 161 cod. proc. pen
art. 182 cod. proc. pen
quanto alla notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, come avvenuto nella specie, in sede di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Domenico
pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, come avvenuto nella specie, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Domenico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDA FAYE nato il 02/02/1975 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; )3L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Daouda Faye; ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge processuale in ordine alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato poiché relativo a violazioni processuali tardivamente dedotte, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. quanto alla notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, come avvenuto nella specie, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Domenico, Rv. 278002 - 01); considerato che le censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva, sono manifestamente infondate in quanto la motivazione con cui la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità dell'offesa e ha negato l'invocata pena sostitutiva, ritenendo insussistenti i presupposti dell'idoneità della sostituzione e del giudizio di prognosi favorevole, è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6) ed il ricorrente non si confronta con le argomentazioni spese proponendo un motivo del tutto reiterativo ed aspecifico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

22. Così deciso, in data 23 ottobre 2024