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Ordinanza — n. 43273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied aggravated defense circumstance in online fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Verona Tiziana inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding the omission of an aggravating circumstance, but the court found her arguments merely reproduced previously rejected points. The court upheld the lower court's finding that the online nature of the fraud created an aggravated defense circumstance due to the distance between victim and agent.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the first, second, and third grounds are merely reproductions of points already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct logical arguments, and when the aggravated circumstance of impaired defense exists due to the distance between victim and agent in online fraud cases.

Parole chiave

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online fraud impaired defense aggravated circumstance inadmissible appeal Corte di Cassazione vendita a distanza truffa aggravata difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, n. 5, cod. pen.
e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERONA TIZIANA nato a GALLARATE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria difensiva di Verona Tiziana; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla omessa esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si veda, in proposito, pag.

4) e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on- line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.2 Così deciso, in data ottobre 2024 La Cons. es