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Ordinanza — n. 43270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation parole denial due to lack of specific legal grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had denied probation parole based on the appellant's criminal history, negative police reports, lack of employment, and poor cooperation with the probation officer. The Court ruled that the appeal failed to identify specific legal errors, merely seeking a re-evaluation of the parole prerequisites which were properly assessed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a parole decision is inadmissible if it does not pinpoint specific legal grounds for error but instead seeks a general re-evaluation of the factual and prognostic assessment made by the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation parole inadmissible appeal specific grounds re-evaluation prohibited procedural costs criminal history probation officer vizio del consenso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZARI ANTONINO nato a MESSINA il 23/02/1954 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Vizzari.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non appariva concedibile, considerando i precedenti penali dell'interessato, le informazioni non positive fornite di Carabinieri (i quali avevano rilevato la presenza di precedenti di Polizia per fatti posti in essere sino al 2022) e l'assenza di un'attività lavorativa o altra attività a carattere risocializzante. Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce della scarsa collaborazione dell'interessato, posto che l'UEPE, con nota dell'8 maggio 2024, aveva comunicato di non essere riuscito a compiere alcun atto richiesto all'ufficio.

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, anche considerando che tale misura avrebbe presupposto una completa affidabilità dell'interessato, indimostrata nel caso in esame.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.