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Ordinanza — n. 43265/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against probation revocation due to repeated violations incompatible with social reintegration goals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of probation for repeated violations. The appellant, Mazzotta, had breached multiple conditions including unauthorized travel and staying out late, which the court deemed incompatible with the required social reintegration. Consequently, the court ruled that a single serious violation can justify revocation without waiting for a final judgment on the original case.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 11, Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Probation may be revoked for any single serious violation incompatible with reintegration goals, and appeals against such revocations are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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probation revocation social reintegration violation of conditions inadmissible appeal Cassazione penitenziaria liberazione di detenuti messa in libertà provvisoria esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 11, Ord. pen.
art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214
Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 09/10/1994 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; /

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come Mazzotta, a far data dal 6 ottobre 2022, aveva più volte violato diverse prescrizioni impostegli con il provvedimento applicativo della misura alternativa. Lo stesso, infatti, era stato sorpreso in compagnia di persone aventi precedenti penali al di fuori del terr.itorio del Comune di residenza, si era arbitrariamente allontanato dal proprio domicilio in orario notturno, aveva violato il divieto di ritorno nel territorio del Comune di Catanzaro. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente revocato la misura alternativa alla detenzione a far data dal 6 ottobre 2022, dopo aver valorizzato il comportamento resistente posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura concessa, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio; on4, ,pnoe-ro b,2,1 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm