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Ordinanza — n. 43263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro (dal 2015 al 2020 e, in ogni caso, a distanza di almeno un anno e sei mesi tra ogni singolo reato), in differenti località geografiche e con differenti modalità esecutive delle condotte (anche considerando i diversi correi e i differenti beni oggetti delle azioni delinquenziali).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. f ft 4T Miti rbliSS ,11, o ilari hitt e.2,./ IL. ai C? Ali? i i.) rn.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale cancellazione dall'albo avvocati revoca della licenza condurre sospensione dell'allontanamento azione di rivocazione del sequestro ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA ACUNA KENNY RUDER JOEL (CUI 04IQQME) nato il 02/11/1994 avverso l'ordinanza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro (dal 2015 al 2020 e, in ogni caso, a distanza di almeno un anno e sei mesi tra ogni singolo reato), in differenti località geografiche e con differenti modalità esecutive delle condotte (anche considerando i diversi correi e i differenti beni oggetti delle azioni delinquenziali).

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. f ft 4T Miti rbliSS ,11, o ilari hitt e.2,./ IL. ai C? Ali? i i.) rn.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2 A

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend