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Ordinanza — n. 43262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato come il provvedimento di espulsione e il relativo verbale di notifica fossero stati tradotti in una lingua conosciuta dall'imputato e consegnati allo stesso. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: il giudice di appello ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato, il quale, destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva illegalmente fatto rientro nel territorio dello Stato. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima scemata imputabilità testimone a carico verdetto di colpevolezza azione intesa alla dichiarazione di responsabilità falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSENEN YUSSEF ISMAIL nato il 01/06/1996 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato come il provvedimento di espulsione e il relativo verbale di notifica fossero stati tradotti in una lingua conosciuta dall'imputato e consegnati allo stesso. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: il giudice di appello ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato, il quale, destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva illegalmente fatto rientro nel territorio dello Stato. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la Corte di appello, agli atti, non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando che lo stesso aveva reiterato l'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, manifestando quindi una particolare propensione alla commissione di reati. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen