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Ordinanza — n. 43261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Per il rigetto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. il Tribunale ha correttamente ritenuto ostativo il termine della pena fissata per il 23.9.2028, mentre la questione di legittimità costituzionale svolta dal ricorrente per la mancata previsione 'di ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena e di ammissione a misure alternative alla detenzione al di fuori dei limiti normativamente previsti in via ordinaria al fine di tutelare valori costituzionali ritenuti preminenti come la salute e la genitorialità appare correlata ad una difforme valutazione del ricorrente rispetto a quella operata dalla legge; -MI <1,1-41, eu(tf., rtA IWFoNnnnuLn.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Per il rigetto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. il Tribunale ha correttamente ritenuto ostativo il termine della pena fissata per il 23.9.2028, mentre la questione di legittimità costituzionale svolta dal ricorrente per la mancata previsione 'di ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena e di ammissione a misure alternative alla detenzione al di fuori dei limiti normativamente previsti in via ordinaria al fine di tutelare valori costituzionali ritenuti preminenti come la salute e la genitorialità appare correlata ad una difforme valutazione del ricorrente rispetto a quella operata dalla legge; -MI <1,1-41, eu(tf., rtA IWFoNnnnuLn.

Parole chiave

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nozione di misure restrittive misura meno grave minaccia contro le autorità restrizioni di zona diritto sulla protezione dei dati misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI DANIELE nato a MERATE il 01/12/1967 avverso il decreto del 17/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Per il rigetto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. il Tribunale ha correttamente ritenuto ostativo il termine della pena fissata per il 23.9.2028, mentre la questione di legittimità costituzionale svolta dal ricorrente per la mancata previsione 'di ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena e di ammissione a misure alternative alla detenzione al di fuori dei limiti normativamente previsti in via ordinaria al fine di tutelare valori costituzionali ritenuti preminenti come la salute e la genitorialità appare correlata ad una difforme valutazione del ricorrente rispetto a quella operata dalla legge; -MI <1,1-41, eu(tf., rtA IWFoNnnnuLn.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso