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Ordinanza — n. 43260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding parole eligibility, upholding tribunal's refusal based on serious crime and lack of remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the surveillance tribunal's refusal to grant alternative measures. The tribunal correctly applied legal principles requiring a reasonable prognosis of social reintegration, which was denied due to the gravity of the mafia-connected extortion crime and the defendant's lack of remorse. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47 e segg. ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must assess reintegration prospects based on the crime's nature, prior record, and institutional findings; refusal is justified by serious offenses and lack of remorse, and inadmissible appeals incur costs.

Parole chiave

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parole eligibility alternative measures mafia extortion social reintegration procedural costs surveillance tribunal inadmissible appeal misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 e segg. ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. rf. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli
Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi
213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv.
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA FRANCESCO nato a CATANZARO il 17/02/1966 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, considerata la breve durata della detenzione intramuraria, la gravità del reato ostativo in ordine al quale il quale Larocca era stato condannato (estorsione aggravata dalla connessione mafiosa) e l'assenza di revisione critica: il detenuto non aveva riconosciuto il reato a lui ascritto, avendo fornito sul punto un diverso racconto della vicenda, ha ritenuto che fosse necessario proseguire con il trattamento intramurarior ArW.oz rro t Q t/W a catv-rjla J Wirwit.Jafr, ouci lszila i tirkt,1-0 te, Alt: t); rIftfl l p Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. rf. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa