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Ordinanza — n. 43255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione: dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che non vi era prova del fatto che Soloperto, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione usuraia, avesse già preventivato di commettere i reati in materia di sostanze stupefacenti e gli ulteriori reati oggetto dell'istanza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione: dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che non vi era prova del fatto che Soloperto, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione usuraia, avesse già preventivato di commettere i reati in materia di sostanze stupefacenti e gli ulteriori reati oggetto dell'istanza.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese controversia di sicurezza sociale rigetto provvisorio dell'opposizione legittimazione a contestare licenza allegazioni di persecuzione contraddittorie competenza territoriale alternativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOPERTO ANGELO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 22/08/1965 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione: dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che non vi era prova del fatto che Soloperto, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione usuraia, avesse già preventivato di commettere i reati in materia di sostanze stupefacenti e gli ulteriori reati oggetto dell'istanza.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). lL Al (-9,k3.0 jot,r9 injin t1r C2 t,10,,.2 t-'(% Ors/GAvo 1")00 - 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. prpc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d