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Ordinanza — n. 43254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision was illogical given the defendant's serious conduct and criminal history. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and that the appellant failed to identify specific errors in the application of these legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal must specify the exact grounds of complaint and the factual elements supporting them; a general challenge to the denial of mitigating circumstances without pinpointing specific errors renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement generic mitigating circumstances appellate court reasoning criminal procedure code falsa dichiarazione della parte accertamento inesatto dei fatti allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Corte cost. ns. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMUSCIO PAOLO nato a BARI il 30/01/1973 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di .dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, anche considerando che la condotta accertata era grave e che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali.

Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. ns. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così