Ordinanza — n. 43253/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il primo motivo di ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43253/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secorido la quale l'imputato, seppur sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Orta Nova), non aveva rispettato le prescrizioni impostegli, essendo stato rinvenuto tra il 6 e il 7 novembre 2023 nel territorio del Comune di Troia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO RUGGERO nato a FOGGIA il 31/07/1996 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il primo motivo di ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secorido la quale l'imputato, seppur sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Orta Nova), non aveva rispettato le prescrizioni impostegli, essendo stato rinvenuto tra il 6 e il 7 novembre 2023 nel territorio del Comune di Troia.
I giudici della cognizione, pertanto, hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Barbaro, anche considerando che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010). 1.2.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva irrogato la pena minima prevista dal legislatore per il reato in esame, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante non vi fosse agli atti alcun elemento in forza del quale poterle applicare.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle