Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove specific criminal intent for continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to meet the burden of alleging specific elements proving a common criminal plan. The applicant argued for the continuation of crimes based on temporal proximity and identical victim types, but the court found these factors neutral without demonstrating prior intent. Consequently, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the request and ordered the applicant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The burden in execution proceedings regarding continued offenses is one of allegation requiring specific evidence of a common criminal design, not merely temporal proximity or identical victim types.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEIN EMERIC nato il 19/02/1975 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).
Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, più reati. Piuttosto, dunqud, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ravenna del 5 luglio 2019, definitiva il 15 novembre 2022, era stato commesso a distanza di tempo di circa due anni rispetto agli ulteriori reati oggetto dell'istanza, i quali - a loro volta - seppur commessi in arco temporale contiguo, erano stati posti in essere con modalità esecutive differenti tra loro (anche considerando la differente tipologia di beni oggetto di singoli reati).
Dalla lettura delle sentenze di condanna, pertanto, non era emerso alcun elemento in forza del quale poter sostenere che il condannato, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, eterogeni tra loro e commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa